STATUTO ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Costituzione e Sede

Sulla base dell’articolo 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 38, 38 del codice civile è costituita l’Associazione sportiva denominata: “Forma e Armonia – Associazione Sportiva Dilettantistica”  con sede in Ravenna (RA) via Secondo Bini n. 11.

Art. 2 – Scopi e finalità

  1. L’Associazione: è apolitica e non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.

L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e

principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b),   D.Lgs. 36/2021.

Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla  discipline: ”Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness”(metodo pilates, yoga, postural gyrokinesis); “Ginnastica aerobica”(metodo walking/trx, total body); “Wushu Kung Fu Tradizionale, Tai Chi, Qi Gong, Kendo”e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti  e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza  del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente a favore dei propri associati, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;

la gestione di centri benessere o fisioterapici;

la vendita di articoli sportivi;

la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati    alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo   svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di  cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

L’Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione  sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L’associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata. L’associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti  disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle discipline e attività di cui sopra, nonché, lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.

– Ha lo scopo di sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio-sportiva dilettantistica di tutti, uomini e donne di ogni età,  condizione sociale e nazionalità, con un’attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie.

– Per la crescita umana e sociale dei propri soci l’Associazione,  può promuovere e gestire attività culturali, ricreative, di turismo sportivo ecocompatibile nonché educative e formative compresa l’attività didattica per l’avvio ed il perfezionamento dell’attività sportiva dilettantistica come pure del benessere fisico e mentale, la prevenzione delle sintomatologie dolorose dovute a posture scorrette o a disturbi articolari, la ricerca della linea e della giusta postura, il miglioramento delle performance sportive, il  miglioramento dell’aspetto estetico.

– Sviluppa il proprio compito educativo favorendo un’esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità.

-Si impegna a rispettare ed osservare lo Statuto ed il Regolamento e a conformarsi alle norme ed alle direttive dell’Ente di Promozione Sportiva e/o delle Discipline Associate e Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Coni a cui intenderà affiliarsi, e a partecipare al programma di attività delle stesse.

– Si impegna ad eseguire con lealtà la sua attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

  1. L’Associazione non ha finalità di lucro, è ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità ed opera nel quadro delle leggi a carattere nazionale e regionale sull’associazionismo sportivo, collaborando con altre esperienze sportive , forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport.
  2. L’Associazione potrà essere suddivisa in sezioni sportive, a capo delle quali vi è un coordinatore di sezione, che dovrà periodicamente riferire al Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa circa i problemi ed i programmi delle sezioni stesse. Ogni sezione potrà essere disciplinata da un proprio regolamento interno approvato dalla maggioranza degli iscritti, oggetto delle sezioni stesse.

Art. 3 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con la delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – Soci dell’Associazione

  1. Possono far parte dell’Associazione in qualità di Soci anche tutti i cittadini che ne condividono le finalità.
  2. Non sono ammessi soci temporanei.
  3. Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto.
  4. L’accettazione della domanda di ammissione da diritto a ricevere la tessera sociale. E’ compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.
  5. I Soci hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione ed a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa.
  6. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci purché:
  • non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
  • non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
  • non abbiano subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

G – Per le cariche che comportano responsabilità civile o verso terzi, sono eleggibili Soci che hanno raggiunto la maggiore età.

H – I Soci sono tenuti:

  • al pagamento della quota associativa o di eventuali quote di frequenza, mensili od a altra periodicità, in relazione all’attività della associazione sportiva; la quota associativa e le quote di frequenza versate non sono trasmissibili né rivalutabili;
  • all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

I – I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

  • qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed altre delibere prese dagli organi sociali;
  • qualora si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
  • qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

Avverso la sospensione, l’espulsione o la radiazione i Soci possono ricorrere in prima istanza all’Assemblea dei Soci e, in seconda, agli Organi di Giustizia del Coni.

Art.5 – Gli Organi dell’Associazioone

Gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art.6 – Assemblea

A – L’Assemblea dell’Associazione:

  • E’ l’organo sovrano dell’Associazione
  • E’ costituita con voto deliberativo dagli iscritti i regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari; non sono ammesse deleghe.
  • E’ convocata dalla Presidenza, in via ordinaria almeno una volta l’anno e, in via straordinaria, qualora lo richiedano un terzo dei Soci. La convocazione deve:

= avvenire almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione

= essere affissa presso la sede e comunicata con ogni mezzo che ne consenta una idonea pubblicità;

= indicare: la data ed il luogo della riunione; l’ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un’ora; gli argomenti all’ordine del giorno ed il programma dei lavori.

  • Decide gli indirizzi programmatici e ne verifica l’attuazione da parte del Consiglio Direttivo.
  • Approva annualmente il conto economico preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo.
  • Approva e modifica eventuali regolamenti

B – Alla scadenza del mandato e nei casi di dimissioni, decadenza, impedimento del Presidente è convocata con all’ODG:

  • Elezione del Presidente.
  • Determinazione della composizione del Consiglio Direttivo in base alle specifiche caratteristiche dell’Associazione.
  • Elezione, su proposta del Presidente, di uno o più Vice Presidenti e degli altri componenti del Consiglio Direttivo tenendo conto che devono essere comunque attribuite le responsabilità dell’organizzazione e dell’amministrazione.

C – Le delibere dell’Assemblea (e i rendiconti consuntivi) devono essere portati a conoscenza dei Soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

Art.7 – Validità assembleare

A – L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente  con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

B – L’Assemblea straordinaria in prima convocazione validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

C – Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art.8 – Assemblea straordinaria

A –  L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o altra idonea forma di comunicazione spedita ai Soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza.

B – L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi ai diritti reali immobiliari, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

Art.9 – Il Consiglio Direttivo dell’Associazione

E’ l’organo esecutivo dell’Associazione.

A – Sviluppa il programma stabilito dell’Assemblea dei Soci.

B – Dura in carica 4 anni, ma decade qualora, per dimissioni o altri motivi, venisse a mancare la maggioranza dei componenti eletti dall’Assemblea.

C – E’ composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri.

È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

D – Nel caso l’Assemblea abbia delegato l’elezione del Presidente, procede all’attribuzione delle responsabilità associative agli altri  componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Convocazione Direttivo

A – Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

B – Le riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dal Presidente e  sono valide con la maggioranza dei suoi componenti.

C – Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano in veste consuntiva i coordinatori delle sezioni sportive.

Art. 11 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • Deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
  • Redigere il rendiconto economico-finanziario preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
  • Fissare le date delle assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;
  • Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione degli associati;
  • Adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
  • Attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei Soci.

Art. 12 – Il Presidente

Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresentanza  nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati.

A – Convoca e presiede la Presidenza  e ne cura le deliberazioni.

B – Stipula gli atti interni l’attività associativa.

C – in caso di impedimento o di prolungata assenza  del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti.

D – Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo  presidente entro 20 giorni dall’elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza della presidenza alla prima riunione.

Art. 13 – Processi verbali

Di tutte le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo deve essere redatto un processo verbale che va trascritto negli appositi libri.

Art. 14 – Il rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

A – Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

B – Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione degli associati.

C – Il rendiconto delle sezioni autonome si consolida nel bilancio generale dell’Associazione.

Art. 15 – Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 16 – Patrimonio

Il patrimonio  dell’Associazione è costituito dai contributi dei Soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I singoli Soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all’Associazione la divisione del fondo comune.

A – Data la natura di Associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali.

È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

B – I beni patrimoniali dell’Associazione devono essere inventariati.

Art. 17 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte di Soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/5 dei Soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

A – L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, deliberata, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.

B – La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni, le norme e le leggi vigenti che regolano l’associazionismo sociale, sportivo dilettantistico, nonché le norme del codice civile.